Il percettore di NASpI che voglia intraprendere una attività imprenditoriale può chiedere, a tal fine, l’anticipazione dell’indennità di disoccupazione non ancora percepita in un’unica soluzione
Requisiti
Il beneficiario di NASpI può chiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo della prestazione non ancora erogato come incentivo all’autoimprenditorialità per:
- Intraprendere un’attività di lavoro autonomo (artigiano, commerciante, agricolo) o di impresa individuale;
- Sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale è prevista attività lavorativa da parte del socio;
- Attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse;
- Costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio;
- Costituzione o ingresso in società di persone (S.n.c. o S.a.s.);
- Costituzione o ingresso in società di capitali (S.r.l.).
Come fare la domanda di anticipazione NASpI
La domanda dovrà essere presentata in modalità telematica, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività che si intende avviare, oppure entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda NASpI, se l’attività è iniziata durante il rapporto di lavoro la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione di NASpI.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione che attesta l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività autonoma. Se l’attività richiede una specifica autorizzazione o iscrizioni ad albi professionali o di categoria, è necessario dichiararne gli estremi del rilascio.
Tempistiche di lavorazione della domanda
Il termine ordinario per la lavorazione della domanda è 30 giorni.
Ulteriori indicazioni
- L’anticipo NASpI dovrà essere restituito nei casi in cui il percettore dell’anticipo NASpI si rioccupi con contratto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teorico di fruizione della NASpI, tranne il caso in cui il rapporto si instauri con la società cooperativa cui il lavoratore è associato;
- La liquidazione anticipata della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all’assegno per il nucleo familiare.
- Le sedi territoriali INPS determinano l’importo da corrispondere come anticipazione in un’unica soluzione, calcolando i ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell’indennità di disoccupazione.
- Nell’ipotesi in cui il soggetto richiedente l’anticipazione fosse, in precedenza, beneficiario dell’indennità NASpI in misura ridotta per un importo pari all’80% del reddito presunto per aver intrapreso un’attività lavorativa in forma autonoma, la prestazione anticipata verrà erogata considerando l’importo residuo di NASpI senza l’applicazione della riduzione.
Decadenza
Il beneficiario dell’anticipo NASPI decade dal diritto a percepire l’anticipazione nell’ipotesi in cui si ricollochi come dipendente prima della scadenza teorica del periodo durante il quale avrebbe percepito la disoccupazione.
Nel caso in cui si configuri questa casistica, il beneficiario deve restituire all’INPS tutta l’indennità percepita.
La decadenza non opera nel caso di rapporto di lavoro frutto dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.